I soggetti economici, nel rispetto di norme civili e fiscali, sono obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri, che, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta, devono essere o stampati in formato cartaceo, o conservati elettronicamente su supporti informatici, a norma dell’art. 7, co. 4-ter e 4-quater, D.L. 357/1994 (cui fa riferimento, per la conservazione sostitutiva, l’art. 3, co. 3, D.M. 17/06/2014).

Dunque, poiché per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020 è stato il 30 novembre 2021 (come da scadenza ordinaria fissata dall’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998), il termine per la stampa o per la conservazione elettronica dei libri/registri/documenti cartacei o dei documenti informatici, aventi rilevanza tributaria, riferiti all’anno 2020, scade il 28 febbraio 2022.

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