L’articolo 31 del Dlgs n. 148/2015 e l’art. 6 del DI n. 94343/2016 prevedono che le istanze di accesso all’assegno di solidarietà FIS siano presentate in via telematica all’INPS entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e che la riduzione dell’attività lavorativa abbia inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

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