PREMESSA

L’art. 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ha modificato gli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, riducendo sensibilmente i tempi entro i quali i soggetti passivi di imposta possono esercitare la detrazione dell’IVA.
La legge di conversione (Legge n. 96 del 21 giugno 2017) ha confermato tale impianto, disponendo che le nuove regole si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

LE MODIFICHE NORMATIVE

Il novellato art. 19, comma 1, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972 prevede che:
“Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei già registrato, accedi. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.