Ricordiamo che con il D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017:

– è stato ridotto il termine per il diritto alla detrazione Iva in quanto, ai sensi del riformato articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati … è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto…”.
Pertanto, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto alla detrazione – sorto nel 2017 – potrà essere esercitato dall’acquirente entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017), diversamente dalla disciplina precedente, che consentiva la detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.

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