L’articolo 2 del Dlgs n. 39/2014, inserendo nel Dpr 313/2002 l’articolo 25bis, ha previsto

  • l’obbligo per tutti coloro che impiegano personale, indipendentemente dalla natura giuridica dell’“impiegante” (datori di lavoro, ma anche associazioni di volontariato) e dalla tipologia del rapporto (dipendente, autonomo, parasubordinato, volontari, ecc.),
  • in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
  • l’obbligo di chiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare l’esistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il tema è stato trattato più volte nel 2014 (Cfr. circolari Icn nn. 54, 60, 98, 126).

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