È stato definitivamente abolito il pagamento da parte del datore di lavoro della cosiddetta “tassa sui licenziamenti” qualora l’interruzione del rapporto di lavoro dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.

Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei già registrato, accedi. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.