Con la risposta ad interpello n.10 del 2016, il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti ad un quesito presentato da Confindustria all’interno del quale veniva chiesto di fornire indicazioni se nel merito gli impianti tecnici produttivi (strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività svolte all’interno di questo) potessero rientrare all’interno della definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al DM 6 settembre 1994. La richiesta di chiarimenti nel dettaglio citava la Circolare del Ministero Sanità del 12 aprile 1995 n. 7, all’interno della quale veniva precisato che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

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