L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 ha previsto un periodo transitorio a questa illustrata stretta, disponendo che:

i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Fino al 16 febbraio (e 6 marzo per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche) 2022, per i crediti ceduti entro tale data, indipendentemente dal numero delle precedenti cessioni, è possibile effettuare una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

Per le cessioni di credito d’imposta successive al 17 febbraio 2022 (e al 7 marzo 2022 per superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche), sarà possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

L’Agenzia delle Entrate ha dovuto modificare il canale di trasmissione telematica della cessione del credito adeguandolo a tutte le novità della legge di Bilancio 2022 e per fare ciò ha dovuto introdurre un nuovo modello.

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione deve essere trasmessa entro il 7 aprile 2022.”

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