Ai sensi dell’art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, alle società cooperative è consentito rivalutare gratuitamente le quote o le azioni dei soci cooperatori e sovventori nel limite massimo della variazione dell’Indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

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