L’art. 1, commi 898-904, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge Stabilità 2016), ha modificato l’art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (Normativa Antiriciclaggio), elevando da euro 1.000 a euro 3.000 il limite previsto per le seguenti operazioni:
– trasferimento di denaro contante;
– trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore;
– trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera.
effettuate a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Esattamente, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016, la norma dispone che “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a

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