L’INPS ha pubblicato la circolare n.57/16 del 29 marzo con la quale ha fornito le indicazioni contabili circa l’esonero contributivo, previsto per le nuove assunzioni dall’art. 1, commi 178-181 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

La legge di stabilità ha di fatto riproposto quanto già previsto dalla normativa del 2015.

Natura dello sgravio – Lo sgravio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1-1-2016 al 31-12-2016 con esclusione, come nel 2015, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.

La riduzione contributiva è del 40% con il limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (nel 2015 100% e 8.060 euro). La durata è pari a 24 mesi (nel 2015 era tre anni).

Rimane l’esclusione per i lavoratori che

  • nei 6 mesi precedenti all’assunzione hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  • hanno già usufruito dello sgravio in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato (l’Inps nel 2015 aveva chiarito che doveva trattarsi dello stesso datore di lavoro)
  • nel periodo 1-10-2015/31-12-2015 hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato col datore di lavoro che assume o con società controllate o collegate tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge (rispetto al 2015 il periodo è stato spostato di un anno)

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

La circolare Inps 57 chiarisce, in merito alle condizioni per il riconoscimento del diritto all’incentivo, alcuni aspetti legati a casi particolari che risultano utili proprio per la loro specificità:

  • in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato precedente l’assunzione svolto all’estero, non è possibile usufruire dell’esonero contributivo;
  • nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale a tempo indeterminato l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente;
  • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario; analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • l’esonero non spetta neanche nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
  • inoltre l’esonero non spetta nei casi in cui il rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato venga riqualificato come lavoro subordinato a seguito di accertamento ispettivo.
  • in materia di appalti, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

 

 

 

Lavoro somministrato – l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; in questo caso, il bonus opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia prestato l’attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato o somministrato, purché nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016.

 

Lavoro agricolo – come già anticipato, il lavoro agricolo viene equiparato alle altre tipologie di lavoro e quindi il bonus occupazionale si applica anche a questo campo. Vi è però un vincolo di tipo economico, e riguarda la disponibilità delle risorse annualmente programmate, come di seguito:

  • impiegati e dirigenti
  • 1,1 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 2,8 milioni di euro per l’anno 2017; –
  • 1,8 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 0,1 milioni di euro per l’anno 2019.

 

  • operai agricoli
  • 1,6 milioni di euro per l’anno 2016;
  • 8,8 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 7,2 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 0,8 milioni di euro per l’anno 2019.

 

Tale condizione potrà essere verificata dal datore di lavoro interessato tramite modulo di richiesta telematico di disponibilità delle risorse. Riportiamo alcune indicazioni contenute nella circolare INPS.

Il modulo telematico si compone di due sezioni:

  • nella prima sezione, l’utente richiede la prenotazione delle somme a titolo di esonero contributivo per l’assunzione. Entro tre giorni dall’invio dell’istanza, l’INPS verifica la disponibilità delle risorse e, esclusivamente in modalità telematica, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro richiedente l’importo del beneficio per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
  • nella seconda sezione, l’utente, avuta la conferma della disponibilità delle somme, successivamente all’assunzione, formula la domanda definitiva di ammissione al beneficio.

 

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, ha l’onere di comunicare all’Istituto – compilando la seconda sezione del modulo di domanda – l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato. L’inosservanza del termine di quattordici giorni lavorativi previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme di cui alla sezione prima della domanda, ferma restando la possibilità per i datori di lavoro di presentare un’altra domanda. L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire un esito positivo o negativo all’istanza, visualizzabile dall’utente, nonché a rilasciare, nel caso di esito positivo, l’apposito codice di autorizzazione (C.A.) 6Y. L’esonero è riconosciuto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, non sono prese in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Si specifica, al riguardo, che in caso di rapporti di lavoro part-time, al fine di impegnare le risorse stanziate anche per le ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria, l’importo accantonato in sede di richiesta dell’agevolazione è pari all’importo massimo riconoscibile dell’esonero. Resta a carico del datore di lavoro, in sede di fruizione dell’esonero, l’obbligo di proporzionare l’ammontare della contribuzione esonerabile alla effettiva percentuale di part-time caratterizzante il rapporto. La riparametrazione della quota di contribuzione esonerabile deve essere effettuata a cura del datore di lavoro anche nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – nonché nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time. La domanda di fruizione dell’incentivo per l’assunzione di impiegati e dirigenti da parte dei datori di lavoro agricoli deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “BIEN-AGRI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

In caso di assunzione di operai dovrà essere compilato il modello telematico denominato “assunzione OTI 2016” contenuto all’interno del cassetto previdenziale aziende agricola, nella sezione “comunicazioni bidirezionali, invio”. In caso di esito positivo verrà rilasciato il codice di autorizzazione denominato E6.

 

 

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione – L’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

La circolare Inps prende in esame, per semplificare, le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse e fruibili in relazione alle assunzioni effettuate durante il 2016, verificando o meno la compatibilità con il bonus.

 

Di base, il bonus occupazione risulta

  • compatibile con gli incentivi di natura economica
  • non compatibile con gli incentivi di natura occupazionale

 

Tale logica segue il principio per cui l’esonero contributivo nasce con l’obiettivo (e l’intento) di creare occupazione stabile, favorendo le assunzioni, e quindi non vi è ragione di limitarne la compatibilità con incentivi di natura economica.

La comprensione della compatibilità o meno degli incentivi ha una notevole importanza, perché dovrà essere il datore di lavoro a valutare la convenienza o meno nell’applicare il bonus o qualsiasi altro incentivo.

Per cercare di riassumere in maniera operativa e funzionale le caratteristiche di compatibilità è possibile schematizzare come segue:

 

  cumulabilità con bonus occupazionale cumulabilità con incentivo economico
apprendistato NO incentivo non previsto
iscritti alle liste di mobilità NO sì, con riproporzionamento del bonus
lavoratori con + 50 anni e disoccupati >12 mesi, donne disoccupate > 6 mesi e appartenenti a particolari aree, donne prive di impiego regolarmente retribuito > 24 mesi NO incentivo non previsto
lavoratori con disabilità non è prevista la riduzione contributiva SI
assunzione di giovani genitori non è prevista la riduzione contributiva SI – regola del de minimis
beneficiari di ASPI/NASPI non è prevista la riduzione contributiva SI – regola del de minimis
assunzione tramite GARANZIA GIOVANI non è prevista la riduzione contributiva SI

 

 

Per quanto concerne i lavoratori disabili, per godere dell’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991, unitamente all’esonero triennale, è necessario che il datore di lavoro inoltri la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzi nel flusso UniEmens nell’elemento di il “MOBI” .

 

Misura dell’incentivo – il bonus è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, del contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.”, del contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015.

Inoltre, l’Inps precisa che non sono soggetti all’esonero contributivo:

  • il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997
  • il contributo al fondo per l’erogazione del Tfr;
  • il contributo ai Fondi di solidarietà per l’erogazione di prestazioni a sostegno al reddito e al FIS.

 

Si precisa, inoltre, che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della legge 297/1982 destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo biennale. Al riguardo, si fa presente che il successivo comma 16 della sopra citata disposizione di legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero al versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS il datore di lavoro non dovrà evidentemente operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo. Poiché, inoltre, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2016 opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 252/2005 – destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R. – l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

 

Nei casi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato si potrà beneficiare della restituzione del contributo addizionale Aspi pari al 1,40% così come previsto dalla legge Fornero.