L’Agenzia delle Entrate ha affermato che devono essere assoggettati a tassazione ordinaria e non separata gli emolumenti erogati al personale a titolo di “premio di produttività” e “indennità di responsabilità”, che risultino “fisiologicamente” corrisposti nell’anno successivo rispetto a quello di maturazione.

Ciò in quanto la definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni di accordi, in cui è già previsto che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione, circostanza che fa escludere la sussistenza del “ritardo”, cui conseguirebbe eventualmente l’applicazione della tassazione separata.

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