Ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs n. 117/17 l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce

presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

Il Registro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

  1. Organizzazioni di volontariato;
  2. Associazioni di promozione sociale;
  3. Enti filantropici;
  4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. Reti associative;
  6. Società di mutuo soccorso;
  7. Altri enti del Terzo settore.

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