L’art. 1, co. 91-94 e 97, Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge Stabilità 2016) ha introdotto una nuova agevolazione fiscale, con la finalità di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Essa consiste nell’incremento, ai fini delle imposte dei redditi, del 40% del costo sostenuto per l’acquisizione dei predetti beni, che determina la deduzione di una maggiore quota di ammortamento, ovvero di un maggiore canone di locazione.

In particolare, la norma istitutiva del cd. “Super-ammortamento” (o “Maxi-ammortamento”) è l’art. 1, co. 91, Legge Stabilità 2016, la quale stabilisce che:
“Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”.

In sostanza, il super-ammortamento non incide sul piano contabile, in quanto non deve essere imputato a conto economico, bensì ha valenza esclusivamente fiscale ed è fruibile in via extra-contabile mediante un’apposita variazione in diminuzione, da effettuare ai fini del calcolo delle imposte, per tutta la durata di deduzione dell’ammortamento o del canone di locazione finanziaria.

In assenza, ad oggi, di una circolare ufficiale esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, si illustrano di seguito i lineamenti del nuovo beneficio fiscale, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria in occasione di Telefisco 2016, nonché delle precisazioni emanate dalla stessa relativamente a misure agevolative analoghe (ad es., Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, agevolazioni Tremonti, ecc..).

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