Con notevole ritardo rispetto agli anni passati, l’Inps ha emanato la circolare relativa ai massimali in vigore dall’1-1-2016 per Cig, mobilità e  Aspi (circolare n. 48 del 14-3-2016).

Il tasso di inflazione è risultato negativo. La Legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 287) ha però previsto in questi casi le prestazioni previdenziali e assistenziali non possano essere ridotte.

Gli importi sono quindi rimasti invariati rispetto al 2015.

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24-12-2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della legge 13-8-1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione) sono determinati nella misura del 100% cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per i trattamenti di integrazione salariale in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali gli importi sono ulteriormente aumentati del 20%.

Riportiamo comunque di seguito gli importi in alcune tabelle riepilogative.

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