1. Cigs per cessazione di attività

 

Il comma 278 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di Cigs per cessazione di attività reintrodotto dall’articolo 44 del Dl 109/2018 per un periodo massimo complessivo di au­torizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel li­mite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

Il trattamento di cigs per crisi aziendale è attivabile qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale… oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata.

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